La pensione integrativa

pensione integrativa maggio 6th, 2010


La pensione integrativa è una formula di risparmio destinata ad affiancare la pensione previdenziale erogata dallo stato sulla base degli accantonamenti previdenziali versati durante la vita lavorativa. Il termine integrativa non deve assolutamente essere confuso con quello che sempre più spesso viene lasciato intendere da alcuni rappresentanti di questo prodotto economico “sostitutiva” in quanto è abbastanza semplice dedurre che a fronte di versamenti di 200 euro mensili (2400 euro annuali) sarà ben difficile maturare una pensione integrativa sufficiente al sostentamento mensile.

L’ammontare della quota mensile che verrà percepito dipende principalmente da 2 fattori:

  • Il periodo di tempo per il quale si è versata una certa quota mensile
  • Il capitale maturato nel momento in cui si decide di godere della propria pensione

La suddivisione di questo capitale viene effettuata attraverso un coefficiente di rivalutazione che varia nel tempo in base a valori quali l’inflazione, rivalutazioni varie ecc…

Proprio su questo punto è bene essere attenti nel momento in cui si sceglie di affiancare alla propria pensione una pensione integrativa in quanto spesso i prospetti pubblicitari vengono presentati tenendo conto di coefficienti di rivalutazione particolarmente alti non tenenti conto degli innumerevoli fattori che potrebbero accadere nel tempo.

La pensione integrativa offre due interessanti caratteristiche che si presentano al momento del termine del periodo di contribuzione mensile:

  • La possibilità di optare di una rendita mensile fissa piuttosto che di incassare l’intero ammontare maturato del coefficiente di rivalutazione: questo consente a chi ne avesse necessità di disporre di una immediata liquidità.
  • La reversibilità: è uno degli aspetti più importanti della pensione integrativa e prevede che in caso di decesso del titolare della pensione essa venga corrisposta ad una terza persona indicata dal titolare stesso nel contratto. La reversibilità va a prescindere dall’asse ereditario e prevede il trasferimento del pagamento ad una qualsiasi persona nominata dal titolare. L’opzione di reversibilità non è generalmente gratuita e viene corrisposta attraverso una maggiorazione mensile del premio da pagare.

Le offerte per le pensioni integrative possono essere richieste e visionate sotto le loro diverse forme presso banche e assicurazioni.

Il tfr come pensione integrativa

Trattamento di fine rapporto maggio 4th, 2010


Il tfr o trattamento di fine rapporto rappresenta una parte dello stipendio mensile di un lavoratore che viene accantonato mensilmente dal datore di lavoro per essere corrisposto in un unica soluzione, chiamata anche liquidazione o buonuscita al termine del contratto di lavoro.

Il tfr non è vincolato alle motivazioni di cessazione del rapporto di lavoro, viene dunque corrisposto in ogni caso quando il rapporto dipendente – datore di lavoro viene a concludersi.

La quota mensile di tfr viene rivalutata il 31 dicembre di ogni anno secondo dei coefficienti di rivalutazione basati sul valore percentuale del 1,5% dello stipendio e sull’indice di valutazione dei prezzi al consumo.

Sebbene come ricordato il trattamento di fine rapporto venga generalmente corrisposto alla fine del contratto di lavoro, dipendenti con più di otto anni di servizio presso uno stesso datore di lavoro possono richiedere un anticipo di non oltre il 70% del tfr maturato fino a quel momento.

A partire dal 1 gennaio del 2007 in conseguenza all’entrata in vigore della riforma previdenziale varata dal governo Prodi il tfr può essere gestito direttamente dal lavoratore che, a seconda delle proprie necessità può utilizzarlo in diversi modi:

  1. Tradizionalmente: lasciando al datore di lavoro la delega di accantonare ed utilizzare il proprio tfr fino al termine del rapporto di lavoro con la possibilità di destinarlo in futuro ad altre opzioni. In caso di cambiamento il tfr maturato fino a quel momento resterà in azienda fino al termine del rapporto di lavoro.
  2. Delegando l’azienda a versare la quota di liquidazione ad un fondo di pensione integrativa a propria scelta. Per i lavoratori che hanno iniziato il proprio rapporto prima del 29 aprile 1993 esiste la possibilità di accantonare il 50% del tfr di futura maturazione tradizionalmente e di accantonare il resto in un fondo di previdenza complementare.

Se il lavoratore deciderà per il versamento del tfr in un fondo pensione, non esiste la possibiltà di tornare al versamento tradizionale in azienda. L’unica opzione sarà quella di optare per un fondo pensione diverso.

Assicurazione sulla vita come pensione integrativa

Assicurazione vita maggio 1st, 2010


Le polizze vita offerte dalle assicurazioni sono prodotti che prevedono, alla loro scadenza o sulla base di eventi legati alla persona, l’erogazione di un capitale o di una rendita stabiliti in fase di contratto e maturati sulla base di versamenti mensili da parte dell’assicurato.

Le assicurazioni sulla vita possono essere stipulate da chiunque e sono considerate degli importantissimi strumenti previdenziali.

Esistono diversi tipi di polizza vita fra le quali possiamo trovarne di assimilabili alla pensione integrativa.

Parliamo dell’assicurazione caso vita. Questo tipo di assicurazione sulla vita prevede che al termine del contratto, la compagnia assicuratrice versi all’assicurato, a seconda della sua scelta o un capitale maturato o una rendita mensile. Questa polizza è sprovvista di copertura in caso di morte dell’assicurato durante la durata nel contratto. Nel caso in cui questo evento sopraggiunga con il contratto di assicurazione ancora in corso, agli eredi spetterebbe solamente il rimborso della quota versata fino a quel momento e rivalutata secondo parametri previsti dal rendimento della polizza stessa.

Per ovviare a questo inconveniente le compagnie assicurative hanno pensato a polizze miste, che cioè offrano copertura assicurativa sia in caso vita sia in caso morte. Nel secondo caso gli eredi beneficierebbero del capitale assicurativo. In caso di vita al momento del termine del contratto all’assicurato può essere corrisposta una rendita vitalizia assimilabile ad una pensione integrativa.

Le figure presenti nel contratto di assicurazione sono 4:

  • Il contraente, ovvero colui che stipula il contratto di assicurazione
  • La compagnia assicuratrice
  • L’assicurato, ovvero il soggetto sulla cui vita è stipulato il contratto di assicurazione
  • Il beneficiario, ovvero colui che godrà del rimborso economico al termine del contratto di assicurazione. I tre soggetti rappresentati da contraente, beneficiario e assicurato possono anche coincidere con una unica persona. Nel contratto possono essere indicati più beneficiari nel caso in cui uno di questi coincidesse anche con l’assicurato e fosse dunque soggetto al caso morte.