Il tfr o trattamento di fine rapporto rappresenta una parte dello stipendio mensile di un lavoratore che viene accantonato mensilmente dal datore di lavoro per essere corrisposto in un unica soluzione, chiamata anche liquidazione o buonuscita al termine del contratto di lavoro.

Il tfr non è vincolato alle motivazioni di cessazione del rapporto di lavoro, viene dunque corrisposto in ogni caso quando il rapporto dipendente – datore di lavoro viene a concludersi.

La quota mensile di tfr viene rivalutata il 31 dicembre di ogni anno secondo dei coefficienti di rivalutazione basati sul valore percentuale del 1,5% dello stipendio e sull’indice di valutazione dei prezzi al consumo.

Sebbene come ricordato il trattamento di fine rapporto venga generalmente corrisposto alla fine del contratto di lavoro, dipendenti con più di otto anni di servizio presso uno stesso datore di lavoro possono richiedere un anticipo di non oltre il 70% del tfr maturato fino a quel momento.

A partire dal 1 gennaio del 2007 in conseguenza all’entrata in vigore della riforma previdenziale varata dal governo Prodi il tfr può essere gestito direttamente dal lavoratore che, a seconda delle proprie necessità può utilizzarlo in diversi modi:

  1. Tradizionalmente: lasciando al datore di lavoro la delega di accantonare ed utilizzare il proprio tfr fino al termine del rapporto di lavoro con la possibilità di destinarlo in futuro ad altre opzioni. In caso di cambiamento il tfr maturato fino a quel momento resterà in azienda fino al termine del rapporto di lavoro.
  2. Delegando l’azienda a versare la quota di liquidazione ad un fondo di pensione integrativa a propria scelta. Per i lavoratori che hanno iniziato il proprio rapporto prima del 29 aprile 1993 esiste la possibilità di accantonare il 50% del tfr di futura maturazione tradizionalmente e di accantonare il resto in un fondo di previdenza complementare.

Se il lavoratore deciderà per il versamento del tfr in un fondo pensione, non esiste la possibiltà di tornare al versamento tradizionale in azienda. L’unica opzione sarà quella di optare per un fondo pensione diverso.



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admin
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martedì, maggio 4th, 2010 at 13:22
Category:
Trattamento di fine rapporto
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